L’INPS, con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha rivisto le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio 3114/2018, sulle modalità di fruizione dei permessi L. 104/1992.

Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla citata L. 104/1992, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.

La circolare ricorda, inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.