Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito, in data 5/11/2012, ha precisato che il datore di lavoro può rioccupare lo stesso lavoratore a tempo determinato, senza osservare il rispetto delle pause tra un contratto a termine e l’altro, purchè con diverse ragioni giustificatrici o per mansioni differenti.
Ciò trova conforto nel prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4/02/1999 n.990) secondo cui i limiti alla reiterazione del medesimo contratto a termine non sussistono quando i contratti, pur stipulati tra gli stessi soggetti, hanno una causa e oggetto diversi. Quindi ad esempio l’identità del contratto non ha luogo quando si devono sostituire lavoratori diversi la cui assenza è prevista dalla legge (ferie, malattia, maternità).
Con la medesima risposta ministeriale è stato risolto anche un altro dubbio. In particolare il Ministero del lavoro ha precisato che se un datore di lavoro intende occupare nuovamente (per le stesse mansioni) con contratto a tempo determinato un lavoratore a termine che prima della scadenza ha rassegnato le dimissioni, deve rispettare gli intervalli previsti dal DLgs 368/2001 tra un rapporto e l’altro, al fine di evitare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto il datore di lavoro che intenda assumere a tempo determinato lo stesso lavoratore per le medesime mansioni, dovrà far trascorrere l’intervallo temporale di 60 o 90 giorni (a seconda che il primo contratto a termine abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi) oltre ad osservare il periodo massimo di 36 mesi.