Per le dimissioni del lavoratore padre è dovuto il ticket di licenziamento
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, ha chiarito che le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo di versare il ticket di licenziamento.
In particolare, in caso di dimissioni correlate alla fruizione del congedo obbligatorio del padre, il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. Rimane fermo che l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.
Se l’obbligo contributivo è conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in esame, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il 16 luglio 2023.
L’INPS ricorda che il ticket non si applica - sino al 31 dicembre 2023 - nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista. L’obbligo contributivo in argomento sussiste invece anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura.
Per la comunicazione della cessazione, i datori dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente al 12 aprile 2023, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 luglio 2023, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.
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