L’INPS, con il messaggio 9/03/2016 n.1094, ha precisato che ai fini della maturazione dei requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo, possono essere tenuti in considerazione anche i contributi versati all’estero sia in Paesi membri sia negli Stati extracomunitari legati all’Italia dalle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

L’importo della pensione erogata dall’INPS, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana. 

Resta fermo in ogni caso il rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria pari a 1 anno oppure quello fissato dalle singole convenzioni bilaterali. 

Inoltre la contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche se ha dato luogo alla liquidazione della pensione da parte dello Stato straniero.

In ogni caso la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia in regime di cumulo può essere esercitata purché non vi sia stata la maturazione del diritto al trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo. 

Pertanto l’interessato che perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia in una delle gestioni totalizzando la contribuzione estera, non può conseguire la pensione in regime di cumulo. 

Il Messaggio ricorda anche che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi può essere esercitata solo per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e sempreché sussistano i requisiti anagrafici e contributivi attualmente previsti dal DL 201/2011 (L. 214/2011) e gli altri previsti dalla L. 228/2012.

Quindi, i soggetti con età inferiore a 70 anni, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Questa condizione è richiesta anche se l’iscrizione da ultimo nella Gestione separata INPS è contestuale all’iscrizione ad altra gestione, dove per gestione di ultima iscrizione deve intendersi quella dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. 

Ai fini della determinazione dell’importo soglia, è necessario considerare anche il pro-rata estero. Quest’ultimo dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione al fine di verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato non sia inferiore all’importo soglia. 

In conclusione l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando anche l’eventuale prestazione estera derivante dalla contribuzione maturata nei Paesi stranieri.