In materia di gravidanza la Corte Ue di Lussemburgo si esprime ampliando la tutela delle lavoratrici in riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Le lavoratrici europee in stato interessante, secondo il principio espresso nelle decisioni in oggetto, devono essere tutelate nei confronti del licenziamento. Tale principio, riaffermato dalla Corte di giustizia europea con due sentenze del 4 ottobre 2001, rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle lavoratrici cosiddette "flessibili". In questa sede è rilevante osservare, senza procedere con l'analisi delle singole fattispecie e delle relative decisioni, come gli eurogiudici siano giunti in entrambi i casi alla conclusione che il licenziamento legato ad una gravidanza è da considerarsi una evidente discriminazione basata sul sesso; anche ed indipendentemente dal fatto che ci si trovi di fronte a rapporti di lavoro a tempo determinato. Inoltre la Corte ha stabilito che non è ammissibile l'istituzione, nemmeno in un secondo momento, di un termine anticipato al rapporto di lavoro, se quella scadenza viene posta dal datore di lavoro a causa dello stato della donna. Soprattutto, il licenziamento è da considerarsi discriminatorio anche se la lavoratrice sapeva già di essere incinta al momento dell'assunzione e abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito. I giudici del Lussemburgo, del resto, hanno anche ribadito un principio già espresso in precedenza (si veda a riguardo la sentenza Mahlburg del febbraio 2000): il rifiuto di assunzione a causa dello stato di gravidanza non può trovare giustificazione nel danno economico eventualmente subito. In riferimento alla discriminazione, inoltre, la Corte si è espressa anche con riguardo al mancato rinnovo del contratto a termine, stabilendo che, qualora il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo sia determinato dalla gravidanza della lavoratrice, ciò costituisce una discriminazione basata sul sesso. Le sentenze della Corte di Giustizia europea sono destinate ad influenzare anche la normativa italiana, considerato il fatto che, anche in occasione dell'ultimo Testo unico sulle norme a tutela della maternità, la rete di tutela contro il licenziamento è prevista solamente per i rapporti di lavoro fissi, stabili (Sentenze della Corte di Giustizia europea sui casi: C-438/99 e C-109/00).