L’INL, con la nota n. 453 dell’8 marzo 2023, ha chiarito che non è ammessa la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

Se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tale fattispecie è comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Infatti, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'INL e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.