Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 pubblicata il 12 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Al Ministero veniva chiesto, in particolare, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per una durata minima di 32 ore, deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima predetta

Nella risposta si sottolinea che l’art. 37 della richiamata disposizione prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.