Il Ministero del lavoro, rispondendo all'interpello n. 79 del 12/11/2009, ha ribadito che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo anche prima che si completi il percorso formativo e senza incorrere negli obblighi risarcitori propri del recesso ante tempus previsti dal nostro ordinamento per il contratto a termine.
Ciò trova conferma secondo il Ministero del lavoro da una serie di fattori.
Prima di tutto il DLgs 368/2001 sul contratto a termine che all'art. 10 espressamente esclude dal proprio campo di applicazione l'apprendistato.
Inoltre la legge 25/55 e successive modificazioni prevede che la funzione formativa, così come quella di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione contribuiscono a caratterizzare la causa del contratto di apprendistato che risulta essere ben diversa dal rapporto di lavoro a termine. Questo concetto è stato ribadito anche dalla recente revisione apportata al contratto di apprendistato dal Dlgs 276/2003.
La stessa nota ministeriale 79/2009 sottolinea anche che il contratto di apprendistato è caratterizzato da due diversi momenti (non presenti nel contratto a termine): lo scadere del periodo di apprendistato dove una volta raggiunto l'obiettivo formativo il datore di lavoro può recedere ad nutum dal rapporto ed il periodo di svolgimento dell'apprendistato durante il quale il rapporto è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro.
Infine conclude il Ministero non costituisce legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. prova d'arte prima della scadenza del termine previsto per l'apprendistato, dovendo proseguire il rapporto sotto il profilo causale dell'addestramento teorico-pratico, fino al termine stabilito.