L’INPS, con il messaggio 4560 del 21/12/2021, richiamando le precedenti indicazioni fornite con le circolari 35/2012 e 219/2013, ha ribadito che la lavoratrice che procede al riscatto di periodi collocati in data anteriore al 1° gennaio 1996, preclude l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

Tuttavia, l’INPS, in via eccezionale, dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non ha prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna nel caso in cui la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni: perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare ed esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore al 21/12/2021 (data di pubblicazione del Mess. 4560/2021).

In quest’ultimo caso l’INPS, se sussistono le condizioni, procede alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.