Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 17 novembre 2016 (G.U. n. 274 del 23-11-2016), ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il valore definitivo di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinato in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016.

Le percentuali di variazione predette, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.