L’INPS, con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro, prevista dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Si rammenta, innanzi tutto, che l’art. 1, c. 261, della L. 145/2018 ha stabilito che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi, complessivamente considerati, siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

-  15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;

-  25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;

-  30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;

-  35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;

-  40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’art. 1, c. 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Inoltre, stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

-    pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:

  • infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli artt. 42, 52 e 219 del DPR 1092/1973;
  • inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. a) e b), della L. 379/1955;
  • inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’art. 2, c. 12, della L. 335/1995;

-    trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;

-    assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della L. 222/1984;

-    pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;

-    pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla L. 466/1980 e alla L. 206/2004. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’art. 1, c. 211, della L. 232/2016.

Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano, altresì, i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della L. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come sopra determinato, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

A titolo esemplificativo si consideri il seguente caso:

1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000;

2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99;

3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva;

4) Pertanto, il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.

L’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua (art. 1 c. 267, L. 145/2018).