Sulla G.U. n.116/2015 è stato pubblicato il DL 21/05/2015 n.65, che rivede il sistema delle rivalutazioni delle pensioni, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, riserva altre risorse per i contratti di solidarietà di tipo B e prevede che il finanziamento richiesto dai datori di lavoro alle banche per effettuare il pagamento del TFR in busta paga, possa essere assistito automaticamente anche dal privilegio ex art. 2751bis.

Il legislatore italiano accoglie i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione normativa contenuta nel DL 201/2011 (L. 214/2011) che ha disposto la sospensione della rivalutazione delle pensioni, prevedendo per gli anni 2012 e 2013 che i trattamenti pensionistici siano rivalutati secondo le seguenti misure:

- 100% per le pensioni di importo complessivo (inclusi gli assegni vitalizi fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;

- 40% per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il medesimo trattamento;

- 20% per le pensioni complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il medesimo trattamento;

- 10% per le pensioni complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il medesimo trattamento.

La rivalutazione, sempre per gli anni 2012 e 2013, non viene riconosciuta invece per le pensioni complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo.

Il DL 65/2015 dispone anche che la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 3 volte il minimo, per gli anni 2014 e 2015, avvenga nella misura del 20%.

Detta misura sale al 50% dal 2016.

Le somme arretrate verranno corrisposte dal 1° agosto p.v.

Il decreto legge prevede anche il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (inclusi quelli per il settore della pesca) e dei contratti di solidarietà di tipo B (imprese non soggette alla CIGS).

Vengono poi disposto che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. 

Il DL 65/2015 razionalizza anche i termini di pagamento dei trattamenti dell’INPS. In particolare dal 1° giugno 2015 viene disposto che le pensioni, gli assegni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, oltre alle rendite vitalizie dell’INAIL, siano pagate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. 

Dal 2017 invece tutti i citati trattamenti verranno pagati dall’INPS il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

Viene ritoccata anche la disposizione normativa contenuta nella Legge di stabilità 2015 relativa al finanziamento del TFR in busta paga. In particolare detto finanziamento può essere assistito anche dal privilegio ai sensi dell’art. 2751bis c.c. Tale finanziamento e le relative formalità sono esenti dall'imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.