L’INPS, con il messaggio 22/08/2018 n.3190, ha precisato che in caso di pensione erogata in regime di totalizzazione o di cumulo, la cessione del quinto deve essere calcolata sull’importo totale del trattamento pensionistico, a prescindere dal fatto che le quote di pensione siano erogate dall’INPS o da altri Enti e/o Cassa professionali

Detto criterio trova applicazione anche quando non è presente alcuna quota a carico INPS.

Se l’importo della pensione in pagamento non è sufficientemente capiente, l’importo della rata originariamente pattuita deve essere rimodulato in diminuzione.

Inoltre, se il quinto cedibile dovesse successivamente incrementarsi, anche per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico di altri Enti o Casse, l’importo della trattenuta potrà essere aumentato, ma nei limiti dell’importo della rata originariamente pattuita.

In caso di pignoramento presso terzi ex art. 545 c.p.c., l’imponibile è costituito dalle quote di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.

All’atto della dichiarazione di quantità, oltre ad eventuali pignoramenti precedenti o trattenute gravanti sul trattamento pensionistico, l’INPS è tenuto a specificare che la pensione è erogata in regime di totalizzazione o di cumulo, al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario di competenza degli altri Enti/Casse.

Infine, in merito alle trattenute per Ape volontario, in presenza di liquidazione della pensione in regime di totalizzazione o cumulo, il recupero avviene in 240 rate come previsto per le pensioni ordinarie.