L’INPS, con il messaggio 4/01/2018 n.20, ricorda che l’art.1, c.184 della L. 205/2017, ha previsto che a decorrere dal 2018 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL saranno pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese.

Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo o non bancabile, il pagamento slitta al giorno successivo.

Resta fermo che per il mese di gennaio l’erogazione è stata eseguita il secondo giorno bancabile.

Il nuovo calendario è il seguente: il trattamento di gennaio e aprile sarà pagato il 3 presso le Poste Italiane così come presso le banche; quello di febbraio, marzo, giugno, agosto e ottobre il giorno 1, quello di maggio, luglio e novembre il giorno 2, mentre quello di settembre e dicembre il giorno 1 presso gli uffici postali e il giorno 3 presso le banche.

Le citate date valgono per i pagamenti mensili ai beneficiari di tutte le prestazioni e per i pagamenti a terzi di quote di pensione.

Inoltre il nuovo calendario opera anche per le prime liquidazioni delle prestazioni di accompagnamento all’esodo di cui all’art 4 comma 2 della legge n. 92 del 2012 e art. 1 comma 160 della legge n.205/2017 e delle pensioni in totalizzazione con Enti e Casse diversi da INPS, per le quali, oltre a disporre il pagamento in favore del beneficiario, è necessario anche quantificare la provvista a carico di soggetti diversi da INPS ai quali fa capo l’onere pensionistico.