Pensioni anticipate: abolite definitivamente le penalizzazioni dal 2018
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 20/01/2017 n. 285, ha precisato che la riduzione percentuale per coloro che accedono alla pensione prima della maturazione del requisito anagrafico pari a 62 anni, già disapplicata per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nonché limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2016 per i trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014, non si applica alle pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2018.
E’ quanto previsto dall’art.1, c.194, della L. 232/2016 che ha disposto che “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.”
Come si ricorderà il decreto ‘Salva Italia’ (Art. 24, .10, del DL 201/2011 aveva previsto che se il lavoratore accedeva alla pensione anticipata all’età di 60 anni subiva una riduzione pari all’1% per ciascun anno mancante ai 62; se il lavoratore accedeva al trattamento anticipato prima dei 60 anni subiva una riduzione del 2% per ogni anno mancante a 60 più la riduzione del 1% per ogni anno mancante ai 62.
Quindi ad esempio, se il lavoratore accedeva al trattamento pensionistico anticipato all’età di 58 anni subiva una riduzione del 6% (1%+1%+2%+2%).
A seguito della modifica disposta dalla Legge di Bilancio 2017, detta esenzione dalla penalizzazione trova applicazione nei confronti di coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017.
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