L’INPS, con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, ha illustrato le novità relative alle pensioni in pagamento nel mese di marzo 2022 e gli adeguamenti che si sono resi necessari in ragione delle recenti modifiche legislative.

In particolare, gli adeguamenti riguardano:

  • L’applicazione delle modifiche alla tassazione sulle pensioni, come previste dalla legge di bilancio 2022. A tal proposito l’istituto ha chiarito che il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle nuove aliquote e dei nuovi scaglioni IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non sia più vigente.
  • L’attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di Assegno unico per i figli. Sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a: mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni; revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili; revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni; revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli; revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico. Inoltre si è provveduto: a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022; a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale.
  • L’applicazione del coefficiente di perequazione dell’1,70% sulla rata di marzo 2022, con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.
  • Il massimale della retribuzione pensionabile 2022 e i limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità.

La circolare riporta, in allegato, le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022.