Pensione: si al trattamento se la rioccupazione non coincide con la data di decorrenza
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 10/07/2009 n.89, fa seguito all'intervento ministeriale in risposta all'interpello 20/03/2009 n. 19, per fornire ulteriori precisazioni in merito alla legittimità dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche a favore dei soggetti che si sono successivamente rioccupati con lo stesso o con diverso datore di lavoro.
L'istituto previdenziale precisa prima di tutto che la data in cui viene ripresa l'attività lavorativa non può coincidere con quella di decorrenza della pensione, questo per evitare che il soggetto percepisca contemporaneamente la pensione di anzianità e lo stipendio da lavoro dipendente.
Secondo il Ministero del lavoro la riassunzione deve avvenire lasciando intercorrere un periodo di inattività tra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e la decorrenza della pensione stessa.
Per accertare che il rapporto di lavoro si è effettivamente interrotto è sufficiente far riferimento all'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche, ecc.
Relativamente al periodo di inattività, la circolare 89/2009 precisa che non è stato fissato un limite minimo.
Infine in merito alla pensione di vecchiaia l'INPS ricorda che questa spetta anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, ha cessato il rapporto di lavoro e si è successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.
Riproduzione riservata ©