L’INPS, con la circolare 8/03/2022 n. 38, ha fornito alcune precisazioni in merito all’accesso al trattamento pensionistici tramite la c.d. quota 102, ossia quello che si matura entro il 31 dicembre 2022 con un’anzianità anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, così come previsto dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021.

L’INPS precisa che quota 102 si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Inoltre, fermo restando che la cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, l’INPS rammenta che l’articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La circolare 38/2022 evidenzia che per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata con quota 102, il termine di pagamento dei TFS/TFR decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo il DL 201/2011 (L. 214/2011) e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.