Pensione quota 100 incumulabile con i compensi percepiti per l’esercizio di arti e con i diritti d’autore
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 9/08/2019 n. 117, ha precisato che la pensione c.d. “quota 100” è incumulabile con i compensi percepiti per l’esercizio di arti, con i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro nonché la partecipazione agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto sia costituito dalla prestazione di lavoro, con i diritti di autore e con i brevetti.
La pensione viceversa è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale purché nel limite di 5.000 euro lordi annui.
I redditi invece sono cumulabili con i redditi di cui al seguente elenco tassativo: indennità percepite dagli amministratori locali ed in generale per coloro che sono eletti a cariche pubbliche; i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro; i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; le indennità percepite per l’esercizio della funzione sacerdotale; le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni; le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario e le indennità sostitutive del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva; i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche; le indennità percepite per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR e l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro di cui sopra, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
Il requisito contributivo previsto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.
Infine l’INPS precisa che, con riferimento agli iscritti alle Gestioni private, laddove il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente.
In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100.
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