L’INPS, con la circolare 6/08/2013 n.120, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del nuovo istituto del cumulo dei periodi previdenziali, introdotto dalla L. 228/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013, che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS (compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata) di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
In sostanza attraverso il cumulo, un soggetto può maturare i requisiti pensionistici sommando i diversi periodi contributivi.
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere richiesto da coloro che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni previdenziali e non abbiano maturato un autonomo diritto al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.
Il diritto al trattamento pensionistico a seguito del cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a detto trattamento ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti del soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione presso una delle gestioni interessate al cumulo.
La pensione verrà erogata in base al criterio del pro-quota con il sistema di calcolo contributivo. Più precisamente ogni gestione presso la quale il lavoratore ha versato i contributi, corrisponderà all’INPS la quota di pensione rapportata ai contributi versati dal lavoratore. Spetterà poi all’INPS effettuare la liquidazione del trattamento al lavoratore.
I periodi di iscrizione del lavoratore nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione utilizzando i seguenti parametri: 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa; 78 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa e 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Questi parametri consentono di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Per fruire del cumulo, il lavoratore o un suo avente causa devono presentare all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo lo stesso risulta o è stato iscritto, apposita domanda. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Se al momento della domanda di prestazione con il cumulo il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, spetterà a lui scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
Come sopra specificato l’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
L’INPS ricorda che i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore della L. 228/2012 e intendono invece fruire del regime del cumulo, possono recedere dalla stessa purchè ciò avvenga entro e non oltre un anno decorrente dal 1° gennaio 2013. La facoltà di recesso dalla ricongiunzione può essere esercitata anche dai familiari del deceduto.
Medesimo discorso vale per coloro che hanno presentato domanda di totalizzazione prima del 1° gennaio 2013. La rinuncia è ammessa sempre che il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso.