Sulla G.U. n. 134/2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro 18/04/2018 che definisce le procedure per la presentazione della domanda di pensione, da parte di coloro che svolgono i lavori c.d. gravosi.

Si tratta in particolare delle seguenti professioni: Infermieri e ostetriche; Maestre/i di asilo nido e scuole dell'infanzia; Macchinisti ferroviari; Camionisti; Conduttori di gru, autogru su autocarro, cestelli con piattaforma aerea, carrelli industriali; Muratori; Facchini; Badanti; Addetti alle pulizie; Addetti alla raccolta di rifiuti; Conciatori di pelli; Operai e braccianti agricoli; Marittimi; Addetti alla pesca e Siderurgici e lavoratori del vetro.

Secondo il Ministero del lavoro 18/04/2018, le domande sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all’INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto previdenziale, allegando la dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle predette professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

Il diritto al beneficio, ossia la possibilità di accedere all’Ape sociale con 63 anni è 36 mesi di contributi oppure alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (purché si possano vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età) è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro.

In mancanza della comunicazione obbligatoria, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro.

Se mancano sia la comunicazione obbligatoria che la dichiarazione del datore di lavoro, per accertabile oggettiva impossibilità oppure per cessazione dell’attività, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di svolgimento delle professioni gravose, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti è accertata dall’INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e della sussistenza dell'eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione predetta.

L'INPS trasmette gli atti all’INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Nelle more delle verifiche ispettive, l'INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.