L'INPS, con il messaggio 29/10/2008 n.23916, ha precisato che la condizione di non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria, per la liquidazione della pensione di vecchiaia contributiva agli iscritti alla gestione separata, deve essere verificata al momento del pensionamento.
La precisazione nasce dal fatto che la Legge 243/2004 prevede che ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,  si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione di vecchiaia e per l'accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.
Quindi è sorto il dubbio circa la data a cui far riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica obbligatoria.
L'INPS individua tale momento in cui deve essere effettuata la verifica in quello del pensionamento ossia nella data dalla quale decorre la pensione a carico della gestione separata.
Invece se il cococo è titolare di una pensione a carico di forma di previdenza obbligatoria, l'INPS precisa che nei suoi confronti trova applicazione la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenza della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.