La pura e semplice indagine che accerti la precedente attività lavorativa dell'invalido non è sufficiente per escludere il diritto alla pensione di reversibilità (Cassazione, sezione lavoro, n. 7058/2001).
Nella fattispecie in commento l'Inps (e poi i giudici di merito) aveva negato il diritto alla pensione della madre deceduta in quanto il soggetto aveva prestato attività lavorativa anche se, come lo stesso aveva dichiarato, svolta adattandosi ed in condizioni di gravissimo disagio stante la grave invalidità mai contestata e le successive "costrette" dimissioni.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'invalido spiegando che l'attività di accertamento/indagine del giudice non deve essere superficiale ma è necessario verificare se l'attività lavorativa non abbia leso la dignità personale del lavoratore.
Infatti un'attività che si svolga compromettendo la dignità della persona si risolve in un'usura abnorme delle capacità, già minori a causa dell'invalidità, del lavoratore e pertanto un accertamento basato sulla sola presenza di attività lavorativa precedente alla domanda di pensione non è sufficiente per escludere il diritto.