Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016, l’Inps, facendo seguito alla nota n. 13672/2016 del Ministero del lavoro, con cui è stata data una nuova interpretazione dell’art. 24, comma 15-bis del D.L. n. 201/2011, prevedendo la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni anche per i lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di trattazione delle domande di tali soggetti.

Si ricorda che potranno accedere al pensionamento a 64 anni anche coloro che al 28 dicembre 2011 prestavano attività di lavoro autonomo, lavoravano presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla predetta norma, maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, occorreva aver raggiunto la quota 96 entro il 2012 (cioè 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) oppure, per le sole lavoratrici, aver maturato sempre entro il 2012, 60 anni di età e 20 anni di contributi.

Rimane fermo che, per i predetti soggetti, il requisito contributivo minimo richiesto deve essere perfezionato conteggiando la sola contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato. Sono esclusi, pertanto, dal computo della predetta anzianità contributiva, i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa. La norma, inoltre, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che hanno maturato la prescritta anzianità contributiva a seguito di attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Resta ferma, però, per i lavoratori o le lavoratrici interessate dalle predette disposizioni, la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali in materia di supplementi.