L’INPS, con il messaggio 13/04/2015 n.2535, facendo seguito al decreto interministeriale 16/12/2014 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi per l’adeguamento all’aspettativa di vita, ha precisato che tale aggiornamento, per il triennio 2016 – 2018, riguarda anche le prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

Detto adeguamento all’aspettativa di vita sarà invece di 5 mesi per il biennio 2019 – 2020. 

Pertanto l’età pensionabile è fissata in 67 anni (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica della Legge Fornero).

L’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata è di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e di 42 anni e 3 mesi per le donne (rispetto ai precedenti, rispettivamente, 43 anni e 2 mesi e 42 anni e 2 mesi).

L’età pensionabile è di 64 anni per la pensione anticipata per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996.

In ogni caso, conclude l’INPS, la fissazione definitiva dell’età pensionabile ovvero dell’anzianità contributiva necessaria al conseguimento della pensione anticipata rimane demandata ad un decreto direttoriale.