L’INPS, con il messaggio 7/11/2017 n.4413, ha reso noto che la pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni, può essere riconosciuta soltanto se questi risultino a carico del genitore deceduto, non prestino lavoro retribuito e risultino frequentanti un istituto ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).

A tal fine, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, è necessario che vengano comunicati all’INPS: la denominazione e la durata del corso, il titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché la natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, ecc…).

Se i superstiti frequentano percorsi di studio all’estero, è necessario che venga allegata alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.

Inoltre, in caso di iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero, il superstite studente deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione: - certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;

-dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;

- recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del  provvedimento di riconoscimento o di diniego;

-copia del documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione: dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare; certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo ( in originale o in copia autenticata con relativa traduzione giurata e asseverata); titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata)  corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non UE;  ecapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del  provvedimento di riconoscimento o di diniego; copia del documento di riconoscimento.

Il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal c.d. diploma supplement (documento contenente le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese) con la traduzione in italiano.

La documentazione relativa ai percorsi di formazione accademica all’estero deve essere trasmessa dalle Direzioni regionali alla Direzione centrale pensioni mediante la casella istituzionale  Normativa.DcPensioni@inps - oggetto: “SUPERSTITI STUDENTI”- per il successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione, ai fini della individuazione del corrispondente percorso di studio in Italia.

In merito ai percorsi di studio in Italia, alle Università vengono paragonati i Conservatori di musica e gli Istituti Tecnici Superiori.