L’INPS, con la circolare 23/06/2017 n.103, ha precisato che il cumulo dei periodi assicurativi, al fine di conseguire la pensione, interessa i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti ad almeno due gestioni tra quelle dell’AGO per l’IVS e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché della Gestione separata.

In particolare, destinatari del cumulo sono sia i lavoratori che in tutte le predette gestioni hanno il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996, sia i lavoratori che in una o più delle medesime gestioni siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31/12/1995, purché abbiano optato nelle stesse, per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo.

I trattamenti conseguibili avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi sono: la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità, la pensione indiretta ai superstiti e la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue se vengono soddisfatti i seguenti requisiti: requisito anagrafico, inclusi gli adeguamenti alla speranza di vita, requisito contributivo pari ad almeno 20 anni e importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

In alternativa ai citati requisiti è possibile ottenere la pensione di vecchiaia in cumulo se il soggetto interessato ha almeno 70 anni di età (a cui si aggiungono gli adeguamenti alla speranza di vita) e il requisito contributivo pari ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Invece il diritto alla pensione anticipata in cumulo si consegue in presenza dei seguenti requisiti: requisito anagrafico pari a 63 anni da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore, il requisito contributivo pari ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 2,8 volto l’importo dell’assegno sociale.

In alternativa è possibile conseguire la pensione di anzianità in presenza del solo requisito contributivo da adeguare agli incrementi alla speranza di vita.

In ogni caso resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Mentre non rilevano eventuali attività autonome o parasubordinate.

L’INPS ricorda inoltre che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche in cumulo è utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, altresì, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo.

Il trattamento pensionistico conseguito con il cumulo è calcolato interamente con il sistema contributivo.

Per quanto riguarda la decorrenza, la circolare ricorda che, decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione anticipata in cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge.

La pensione di inabilità in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti di legge, mentre, la pensione indiretta ai superstiti in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.

Infine, si ricorda che i contributi versati e/o accreditati, dopo la decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una delle gestioni interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione del supplemento di pensione, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento.

In tal caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano versati e/o accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo.