Il Ministero del lavoro, con la circolare 26/03/2008 n.8, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che il pensionato di anzianità che raggiunge i requisiti per la vecchiaia può stipulare un contratto di collaborazione, coordinata e continuativa senza progetto.

Il Ministero richiama la circolare 1/2004 con la quale aveva precisato che nell'esclusione dei percettori di pensione di vecchiaia prevista dall'art. 61, comma 3, DLgs 276/2003 devono essere ricompresi i soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, al raggiungimento dei 65 anni (secondo la normativa previdenziale attualmente in vigore) vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.

La ratio del legislatore secondo il Ministero trova giustificazione nel fine di evitare che i pensionati di anzianità (prima del compimento del 65mo anno di età) prestino attività lavorativa in nero. Questo pericolo invece non sussiste per chi gode della pensione di vecchiaia potendo lo stesso liberamente contrattare le condizioni della collaborazione.

Ne consegue che il pensionato di vecchiaia e quello di anzianità con almeno 65 anni di età (requisito per la pensione di vecchiaia) possono stipulare un contratto di collaborazione senza progetto, mentre il pensionato di anzianità con meno di 65 anni di età deve stipulare un contratto di collaborazione che preveda un progetto, programma o fase di esso.