Pensionati: il CUD può essere richiesto anche tramite CAF e professionisti abilitati all' assistenza fiscale
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 28/03/2014 n. 45, ha riepilogato le modalità attraverso le quali i pensionati possono richiedere ed ottenere il rilascio del CUD, avvalendosi anche dei patronati, dei CAF e dei professionisti abilitati all’assistenza fiscale.
L’Istituto previdenziale fa seguito alla novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 che ha previsto che il rilascio del CUD ai pensionati deve avvenire preferibilmente con le modalità telematiche, anche se rimane la facoltà per il cittadino di richiedere la trasmissione del certificato in forma cartacea.
Se il pensionato è in possesso di una PEC comunicata all’INPS, il CUD verrà recapitato nell’apposita casella, mentre se è stato specificato solo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all’atto della richiesta del PIN, allora l’INPS informerà l’utente della disponibilità della certificazione sul sito internet, ma non la invierà.
Per coloro che non riescono a provvedere personalmente e direttamente, l’INPS riconosce la possibilità di richiedere il rilascio del CUD attraverso uno dei seguenti canali: sportello INPS dedicato, postazioni informatiche self service, patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale, Comuni e altre PP.AA abilitate, Uffici postali, Sportello Mobile per utenti ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione.
Se il pensionato risiede all’estero, la certificazione può essere richiesta fornendo i propri dati anagrafici ed il codice fiscale ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0659054403, 0659053661, 0659055702 disponibili dalle ore 8.00 alle 19.00.
Infine la circolare ricorda che il CUD può essere rilasciato anche ad una persona diversa dal titolare. I casi esaminati dall’INPS sono due: impossibilità o incapacità del titolare di provvedere in prima persona oppure decesso dello stesso.
Nel primo caso la richiesta deve essere corredata dalla delega con la quale si autorizza l’INPS al rilascio della certificazione e dalla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare e quella del delegato (non richiesta se l’invio del CUD avviene tramite PEC).
Invece in caso di decesso l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la qualità di erede oltre alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
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