L’INPS, con il messaggio 28/06/2012 n.10822, ha fornito alcune precisazioni in merito all’obbligo di dimostrare l’esistenza in vita da parte dei percettori della pensione residenti all’estero.
In particolare il titolare della pensione può dimostrare di essere ancora in vita attraverso la riscossione personale delle somme dovute presso gli sportelli della Western Union. Per incassare il pagamento il pensionato dovrà esibire un documento in corso di validità con foto e dati anagrafici corrispondenti a quelli con i quali è stato disposto il pagamento.
Una volta completata la verifica, il pagamento delle rate successive della pensione viene effettuato secondo le ordinarie modalità. Tuttavia, per produrre il suddetto effetto, la riscossione personale da parte del pensionato deve avvenire entro il 19 luglio 2012.
Se il pensionato non riscuote la pensione entro la suddetta data o nel frattempo, non fa pervenire l’ordinaria attestazione dell’esistenza in vita, i pagamenti della pensione saranno sospesi a partire dalla rata di agosto p.v.
Precisazioni sono state fornite anche in merito ai tempi dei pagamenti una tantum. Questi ultimi vengono effettuati al beneficiario dall’istituto di credito mensilmente nel seguente modo: ultimo giorno utile per la ricezione da parte dell’istituto di credito dei flussi telematici contenenti i dati dei pagamenti: giorno 15 del mese, anticipato se non bancabile; giorno entro il quale le sedi INPS precostituiscono la disponibilità dei fondi: giorno 22 del mese, anticipato se non bancabile; data ultima di esecuzione del pagamento: quinto giorno bancabile successivo a quello della disponibilità dei fondi.