La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20089 del 30 luglio 2018, ha statuito, in materia di trattamenti pensionistici ed al proseguimento dell’attività lavorativa, che secondo quanto disposto dall’art. 24, c. 4, del DL 201/2011 (L. 214/2011), non è attribuito al lavoratore un diritto potestativo a proseguire nel rapporto di lavoro sino al raggiungimento del 70° anno di età. La norma, infatti, non prevede, in tal senso, alcun automatismo, ma rende possibile la continuazione solo in caso di consensuale accordo tra le parti.