L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 120768 del 28 giugno 2017, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti. In particolare, si precisa come i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati, possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Con le medesime modalità possono essere comunicate la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC precedentemente trasmesso. L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Il servizio telematico, previa autenticazione, è utilizzabile solo dal soggetto abilitato ai servizi telematici.