L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 783 del 17/11/2021, ha precisato che le somme percepite da un residente italiano per un patto di non concorrenza alla cessazione del rapporto di lavoro svoltosi all’estero, sono da assoggettare a tassazione separata in Italia.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato di diritto svizzero ha lavorato, sempre nel medesimo gruppo d’imprese, prima in Italia (dove era stato assunto) e poi in distacco all’estero.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro svizzero, al lavoratore sono state riconosciute delle azioni, assegnate in base ad un piano incentivante, maturate interamente in Svizzera e una somma una tantum a titolo di patto di non concorrenza.

L’istante ha chiesto come devono essere tassate sia le azioni a lui assegnate che le somme percepite a titolo di non concorrenza.

 Secondo l’Agenzia delle entrate, le azioni (ossia le stock option) ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera che include, oltre ai salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, anche i redditi in natura.

La potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.

Ciò detto, il collegamento con il territorio svizzero sussiste dato che nel periodo di maturazione del diritto alle azioni, il dipendente ha svolto in detto Paese l’attività di lavoro.

Nel caso in esame però il dipendente ha svolto in Svizzera l’attività, ma ha mantenuto la residenza fiscale in Italia.

Ne consegue che il reddito derivante dal lavoro prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale, ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis del TUIR.

Quindi una volta individuata la retribuzione convenzionale, le eventuali somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione.

E’ possibile ritenere che il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro (in Svizzera) ricevute dall’istante deve essere incluso nella retribuzione convenzionale.

Invece in relazione alle somme percepite a titolo di patto di non concorrenza, l’Agenzia delle entrate precisa che anche se dette somme sono connesse allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, le stesse non risultano, nella maggior parte dei casi, collegati direttamente ad un’attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di impiego. In questi casi, le somme corrisposte saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario ha la residenza nel momento della percezione.

Dette erogazioni saranno assoggettate in Italia alla tassazione separata.