Patronati in sede giudiziaria: diffuso lo schema tipo di convenzione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 29/05/2008 n. prot. 24/V/0008359, ha diffuso lo schema tipo di convenzione che i patronati devono utilizzare se vogliono prestare assistenza ai lavoratori in sede giudiziaria.
La convenzione, da stipulare con gli avvocati, deve essere trasmessa in copia alla DPL territorialmente competente che la inoltra a sua volta agli enti previdenziali interessati.
Il Ministero del lavoro ricorda che viene ripristinato il divieto di patto di quota lite che il decreto Bersani aveva cancellato.
La reintroduzione del divieto fa si che vengano considerati nulli gli accordi stipulati con gli avvocati che prevedono un compenso per questi ultimi relativo ai beni che formano oggetto della controversia.
La nota ministeriale precisa anche che non è esclusa la totale gratuità dell'assistenza al lavoratore. Sicuramente non è tenuto a pagare le spese di patrocinio legale il lavoratore che ha un reddito non superiore al minimo del FPLD.
Se invece il reddito è pari al doppio di detto minimo, la partecipazione può arrivare fino al 50% delle spese sostenute.
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