L’INPS, con un comunicato stampa del 18 marzo 2022, ha ricordato che, da quest’anno, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non necessiterà più di un rinnovo annuale.

I padri lavoratori dipendenti possono fruire stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio.

L’indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione.

Il beneficio è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.

Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità.

Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto previdenziale, possono presentare domanda di congedo all’INPS sul sito www.inps.it, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato.

Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’INPS.