Sulla G.U. n. 221/2024 è stato pubblicato il DL 18 settembre 2024 n. 132 che fornisce le modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente a crediti obbligatoria, dal 1° ottobre p.v., per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

I soggetti obbligati, al fine di ottenere la patente, devono presentare, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi della Legge 12/1979, apposita domanda tramite il portale dell’INL autocertificando l’iscrizione alla CCIAA, il possesso del DURC in corso di validità e del DURF (quest’ultima dolo nei casi previsti dalla normativa vigente).

Sarà invece necessario attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio: l’adempimento degli obblighi formativi previsi dal TU sicurezza (per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro),  il possesso del DVR e l’avvenuta designazione del RSPP.

Restano esclusi dall’obbligo di dotarsi della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda per ottenere la patente, i soggetti obbligati ne devono dare informazione al RLS e al RLS territoriale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito svolgere le attività nei cantieri, a meno che l’INL non comunichi diversamente.

L’impresa o il lavoratore autonomo a cui è stata revocata la patente (ad esempio per dichiarazioni non veritiere) può richiedere il rilascio di una nuova patente, decorsi 12 mesi.

Per ciascuna patente il portale rende disponibili: dati identificativi del titolare della patente, i dati anagrafici del richiedente la patente, la data di rilascio e il numero della patente, il punteggio attribuito al momento del rilascio, il punteggio aggiornato alla data dell’interrogazione del portale, gli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione e quelli definitivi dai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Le informazioni di cui sopra sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque per un tempo non superiore a 5 anni dall’iscrizione al portale.

La patente viene obbligatoriamente sospesa (per un periodo massimo di 12 mesi) da parte dell’ITL se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori per colpa imputabile al datore di lavoro. La sospensione invece è facoltativa se dagli infortuni derivi inabilità permanente.

All’atto del rilascio della patente vengono attribuiti 30 crediti.

Successivamente è possibile incrementarli fino ad arrivare a 100 crediti.

Questi ultimi si possono ottenere: in ragione dalla storicità dell’azienda (10 crediti), in assenza di provvedimenti di decurtazione ogni biennio (20 crediti), per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza o formazione (30 crediti) e per attività, investimenti o formazione, tra gli altri, sulla lingua per i lavoratori stranieri (10 crediti).

In caso di decurtazione dei crediti, il recupero fino a 15 è subordinato alal valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove si è verificata la violazione.

Infine, in caso di fusione, anche per incorporazione, alla persona giuridica risultante dall’operazione societaria viene accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti.

Invece, in caso di trasformazioni societarie (ad es. in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato.