Partite I.V.A.: le attività escluse dalle presunzioni
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 20 dicembre 2012, con il quale è stato individuato l'ambito di non applicazione della presunzione prevista dall'art. 69-bis, co. 1, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla L. n. 92/2012, in relazione alle Partite IVA.
Il provvedimento, richiamando le novità della Riforma Fornero, precisa che la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Per tali ultimi si intendono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività. Diversamente, l’iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese non determina l’esclusione dall’applicazione delle presunzioni in esame. Il decreto riporta un elenco, non esaustivo, degli ordini, registri, albi, ruoli ed elenchi esclusi dalle presunzioni, tra cui si segnalano: l’ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro, quello dei Giornalisti e quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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