Part-time verticali e ciclici: istruzioni per l’anzianità contributiva
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021, ha fornito indicazioni in ordine alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
A fronte di quanto disposto dall’art. 1, co. 350 della L. n. 178/2020, infatti, i periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’INPS, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, quindi, anche per le gestioni private, le settimane saranno valutate per intero, sempre ai fini dell’anzianità di diritto, ferma restando la condizione che la retribuzione accreditata sia pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore nello stesso anno. Il riconoscimento opera per i rapporti di lavoro in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, ma anche per i rapporti di lavoro esauriti prima di tale data. In particolare, questi ultimi sono quelli che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto e quelli per i quali il rapporto sia stato trasformato da part-time verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente la predetta data. Per i contratti esauriti rimane fermo che la prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto decorre dal 1° gennaio 2021.
In entrambe i casi (contratti in essere o esauriti), ai fini del riconoscimento è necessaria la presentazione di apposita domanda all’INPS.
La circolare riporta anche le istruzioni per la compilazione degli UniEmens. In proposito si sottolinea che è previsto l’obbligo per il datore di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2021, di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>.
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