Part time: la mancata comunicazione alla DPL non è sanzionabile
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 20/11/2008 n.16497, ha precisato che le DPL devono bloccare i procedimenti sanzionatori contro le imprese che non hanno comunicato la stipula dei contratti part time.
L'intervento Ministeriale fa seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE (sent. C/55/2007) che aveva bocciato la disciplina italiana perché aveva ritenuto l'obbligo di notificare all'autorità amministrativa entro 30 giorni dalla stipula del contratto part time, un ostacolo burocratico che poteva limitare lo sviluppo di questo tipo di rapporto di lavoro e poteva creare una disparità di trattamento rispetto ai contratti di lavoro a tempo pieno.
Secondo il Ministero del lavoro l'illegittimità dell'obbligo previsto dalla disposizione contenuta nel DLgs 61/2000 (norma poi abrogata dal DLgs 276/2003) comportava a cascata per contrasto con l'interpretazione fornita dai giudici in ambito comunitario l'invalidità di tutti gli atti amministrativi e sanzionatori emanati in vigenza della norma. Questo perché la sentenza definisce la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa e applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.
Ne consegue che tutti i procedimenti sanzionatori in corso devono essere bloccati con annullamento con efficacia ex tunc delle ordinanze ingiunzioni ancora in attesa di essere emesse dunque non ancora esecutive. L'annullamento però vale anche nei confronti delle ordinanze già emesse nei confronti delle quali è stato presentato ricorso ed i giudizi sono ancora pendenti.
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