I lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time, anche se autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 19 luglio 2007, non beneficiano delle passate regole relative al pensionamento di anzianità; per tali trattamenti si dovranno rispettare i requisiti e le finestre così come disposto dalle legge 247/2007.
Solo chi ha ottenuto l'autorizzazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre 2007, può usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, lo precisa l'INPS con il messaggio n. 4486/2008.
In passato, in caso di contratto part-time orizzontale, non era prevista la possibilità di integrare la contribuzione da lavoro con i versamenti volontari, situazione che poteva essere attuata, al contrario, nel caso di contratto part-time verticale. La circolare dell'INPS n.29/2006, supera questa concezione specificando che ora è possibile utilizzare i contributi volontari indipendentemente dalla modalità con la quale si svolge la prestazione, al fine di integrare o colmare la contribuzione da lavoro mancante.
Più precisamente:

- Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro "part-time orizzontale" i versamenti volontari non risultano necessari per il diritto sopra citato. I versamenti volontari saranno utili al fine dell'innalzamento dell'importo della pensione, situazione, quest'ultima, che comporta un vantaggio per coloro che avranno un assegno calcolato con il sistema contributivo;
- Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro "part-time verticale o misto" i versamenti volontari permettono, in primo luogo, di maturare più rapidamente i requisiti per la pensione e in secondo luogo, di incrementare l'importo della pensione stessa.