Il D.Lgs. 105/2022 (G.U.  176/2022) ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. 81/2015. In particolare, in materia di part time, si prevede l’estensione del campo applicativo della priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riconosciuta, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, ai figli o ai genitori del lavoratore o della lavoratrice, oltre che nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Con la novella normativa, introdotta dal D.Lgs. 105/2022, oltra al coniuge, la malattia che origina il diritto di cui sopra può riguardare anche la parte di un'unione civile di cui all'art. 1, c. 20, della L. 76/2016 o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, c. 36, della medesima legge.

La lavoratrice o il lavoratore che richiedano la trasformazione del contratto non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Infine, la violazione delle disposizioni in commento, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.