Esaminiamo la normativa sui gas tossici, definendoli e delineando le loro proprietà chimico-fisiche, discutendo sulla regolamentazione dell'uso, produzione e trasporto di gas tossici, con riferimento al Regio Decreto n.147 del 1927 e le altre normative UE pertinenti. E’ presente un elenco dei gas tossici normati e le autorizzazioni necessarie per il loro utilizzo, stoccaggio e trasporto. Infine, esploriamo le misure di prevenzione e protezione.

Cosa tratta :

In base alla normativa in vigore (art. 1 RD147/1927), è da considerare Gas tossico :

a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Vi sono poi criteri in base al capitolo 2.2.2 del ADR 2023 (Classe 2 – Gas), che definiscono nel dettaglio proprietà e caratteristiche chimico-fisiche dei gas. In riferimento ai gas tossici i parametri sono :

Gas che:

a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l'uomo al punto di presentare un pericolo per la salute; oppure

b) sono presunti essere tossici o corrosivi per l'uomo perché la loro CL50 per tossicità acuta è inferiore o uguale a 5000 ml/m3 (ppm) quando sono sottoposti a prove eseguite conformemente al 2.2.61.1.

L’impiego dei gas tossici è regolato da un Regio decreto (avete letto bene) del 1927, che negli anni poi è stato corredato da una serie di testi che hanno di fatto regolato la produzione, così come l’uso e il trasporto. Ad oggi, ci sono una serie di gas tossici che sono soggetti a regime autorizzativo.

Per impiego di gas tossici, (Art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di seguito TULPS), si intende l’utilizzazione a qualsiasi scopo (salvo eccezioni del titolo III, cap. I), come la custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, l’utilizzo ed il  trasporto. Il R.D. 147/1927 è una normativa datata, ma rimane un riferimento importante per la gestione dei gas tossici.

Nel frattempo il panorama normativo, si è chiaramente ampliato con le norme UE e si può iniziare a distinguere l’applicazione delle varie norme, in base all’ utilizzo che l’organizzazione effettua con i gas tossici. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha integrato e aggiornato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, introducendo nuovi obblighi per i datori di lavoro.

Infine le norme tecniche UNI forniscono indicazioni specifiche per la progettazione, la costruzione e l'utilizzo di impianti e DPI per gas tossici, e la giurisprudenza offre una serie di interpretazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In prima battuta si può semplificare sui tre principali scopi e le relative norme applicabili:

Scopo

Norme applicabili

Produzione

DL.GS 81/08;

REACH (Reg.Ce n.1907/2006);

CLP (Reg. Ce n. 1272/2008);

GHS;

SEVESO (Direttiva 2012/18/Ue)

Uso

DL.gs 81/08;

Prevenzione incendi (DPR n.151/2011);

SEVESO (Direttiva 2012/18/Ue)

PED (Direttiva 2014/68/UE);

ATEX (Direttiva 2014/34/UE).

Trasporto

ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada);

RID (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su ferrovia);

IMDG (Trasporto via mare di merci pericolose);

ICAO Code (International Civil Aviation Organization)

IATA Code (International Air Transport Association)

L’impiego nei vari scopi di tutti i gas tossici è sottoposto alla disciplina del Regio Decreto n.147 del 1927 e la totalità di tutti gli aggiornamenti (TULPS compreso) per tutte le autorizzazioni. E’ prevista sia la licenza di autorizzazione all’ utilizzo che il patentino di abilitazione all’ impiego, rilasciato da enti competenti. Per ogni gas compreso nel R.D. n. 147, esistono appositi D.M. che prevedono regole precise per tutte le operazioni di carico/scarico, stoccaggio e misure di sicurezza e le prescrizioni vengono di norma riportate nella licenza.

Per quanto invece riguarda la movimentazione e il trasporto dei gas tossici, la norma di riferimento rimane l’ accordo ADR che riporta le prescrizioni inerenti imballaggi, veicoli e norme generali di comportamento. Per trasporti e movimentazione è richiesta la licenza del questore, che è subordinata al rispetto delle norme in materia.

È necessario consultare le leggi e le norme tecniche vigenti per avere una visione completa delle misure di prevenzione e protezione per tutti i gas tossici.

Elenco breve dei gas tossici normati

Nr

ELENCO delle sostanze tossiche (gas o che devono passare allo stato di gas o di vapore.

1

Acido Cianidrico

2

Ammoniaca

3

Anidride Solforosa

4

Benzina contenente composti organometallici od altre sostanze tossiche

5

Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d’argento, di cadmio, di rame e di zinco

6

Cloro

7

Cloropicrina (nitrocloroformio)

8

Cianogeno (bromuro e cloruro di)

9

Etere ciano-carbonico da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti

10

Fosgene (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il regolamento speciale

11

Isonitrili (tipo fenil-isonitrile)

12

Ossido di etilene, da solo o mescolato con altre sostanze

13

Piombo tetraetile

14

Solfuro di carbonio

15

Idrogeno fosforato, da solo o mescolato con altre sostanze capaci

di liberarlo allo stato gassoso

16

Bromuro di metile

17

Piombo tretametile

18

Solfato di metile

19

Cloruro di metile

20

Acido fluoridrico

21

Trifloruro di boro

22

Metilmercaptano

23

Tetraidrotiofene

24

Dimetilsolfuro

25

Etilisopropilsolfuro

26

Etilmercaptano

27

Dietilsolfuro

Anche le autorizzazioni sono quindi divise tra utilizzo, stoccaggio e trasporto.

Autorizzazioni di cui al R.D. 147/1927

Le autorizzazioni relative a utilizzo e custodia/conservazione sono di competenza del Sindaco

Esistono poi altri adempimenti.

  1. Autorizzazione all’ uso, e alla custodia/conservazione enti pubblici e privati (art 5 e 10)
  2. Licenza trasporto (art.23)
  3. Abilitazione (patentino) all’ uso di persone enti pubblici e privati (art.26)
  4. Licenza utilizzo gas tossici in luogo abitato/demanio/campagna (art.40/41/47)
  5. Riconoscimento scuole per aspiranti certificato idoneità (art.37)

Misure di prevenzione e protezione

Misure di prevenzione e protezione in condizioni normali:

Misure tecniche:

  • Impianti e attrezzature:
  • Progettazione e costruzione a regola d'arte
  • Materiali resistenti ai gas tossici
  • Manutenzione periodica

Sistemi di ventilazione:

  • Adeguati al tipo di gas tossico
  • Mantenimento in efficienza

Dispositivi di protezione individuale (DPI):

  • Forniti ai lavoratori in base al rischio
  • Addestramento all'uso corretto

2. Misure organizzative:

Formazione e addestramento dei lavoratori:

  • Rischio chimico
  • Procedure di sicurezza
  • Uso dei DPI
  • Piani di emergenza:
  • Procedure in caso di incidente
  • Evacuazione
  • Primo soccorso

Sorveglianza sanitaria:

  • Monitoraggio periodico dello stato di salute dei lavoratori

Misure di prevenzione e protezione in condizioni di emergenza:

1. Allarme:

  • Sistemi di allarme adeguati:
  • Segnali acustici e visivi
  • Aree di ricovero

2. Intervento:

  • Squadre di emergenza formate e attrezzate:  
  • Intervento in caso di incidente
  • Messa in sicurezza dell'area
  • Soccorso ai feriti

3. Evacuazione:

  • Piani di evacuazione:
  • Vie di fuga
  • Punti di raccolta

4. Primo soccorso:

  • Personale formato al primo soccorso:
  • Trattamento delle intossicazioni da gas tossici