Parliamo di Diisocianati (c.d. poliuretani) e delle recenti limitazioni.
A cura della redazione
In questi giorni si parla molto dell’applicazione delle nuove restrizioni UE inerenti il divieto di utilizzo di una serie molto ampia di composti chimici a base di diisocianati, comunemente conosciuti come poliuretani. Le evidenze scientifiche indicano che provocano sensibilizzazione cronica (e quindi non guaribile) della pelle, ma soprattutto delle vie respiratorie. Le aziende interessate, sono attualmente molto impegnate a fare corsi di formazione che devono terminare prima del 24 agosto 2023, data in cui l’uso, ma anche la vendita di queste sostanze sarà vietato a chi non avrà svolto detti corsi. Proviamo a fare il punto della situazione, cercando anche di capire meglio cosa sono ed il perché dei nuovi limiti.
Cosa tratta :
Nel 2016 la Germania ha presentato una richiesta di procedura di restrizione per l’utilizzo lavorativo dei diisocianati. Nella richiesta si precisava a chiare lettere che questi composti sono responsabili di sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle. In particolare si fornivano chiare evidenze su manifestazioni di asma professionale nei lavoratori, fornendo anche previsioni circostanziate. Le malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati venivano stimate nel fascicolo della richiesta, in circa 5000 casi, numeri socialmente (ma anche economicamente) inaccettabili.
Nel 2018 l’Agenzia Chimica Europea (ECHA), dopo ampia analisi, ha dichiarato l’utilizzo o l’immissione dei diisocianati sul mercato come un rischio inaccettabile per la salute umana, presentando apposito dossier alla commissione UE. Il Regolamento (UE) 2020/1149, pubblicato il 4 agosto 2020 sulla Gazzetta Europea modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH, recepisce il lavoro svolto da ECHA ed inserisce nuove restrizioni sui diisocianati, in modo da garantire :
- L'uso sicuro industriale e professionale, a tutti i livelli di utilizzo.
- Una immissione in commercio sicura dei diisocianati, come costituenti di altre sostanze e in miscele.
La famiglia degli diisocianati, è molto più conosciuta con il termine commerciale di poliuretani. Si tratta di una categoria molto ampia di sostanze, che nel corso degli anni è stata ampiamente utilizzata in moltissimi ambiti, ed in particolare in edilizia, come ad esempio adesivi e sigillanti, (poliuretani espansi), ma anche pavimentazioni e impermeabilizzazioni, rivestimenti, vernici, schiume isolanti rigidi/flessibili/espanse.
Nel corso degli ultimi anni, sono stati oggetto di analisi approfondite e quindi di revisioni costanti e continue, e ad oggi sono classificati dal Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione di categoria 1 (pelle e/o sistema respiratorio) significa che esistono dati dimostranti che la sostanza provoca ipersensibilità ed esperimenti appropriati lo dimostrano.
La criticità dell’ iper sensibilità, va quindi ricercata nel fatto che è irreversibile ma anche invalidante. Dal punto di vista dell’ igiene industriale si sviluppa con modalità definite come “imprevedibili”, termine che indica una sostanziale mancanza di tempi e/o quantità certe. Ad oggi i dati disponibili non riescono a stabilire con certezza le criticità di tempi di latenza, tempi di esposizione, e di ogni eventuale correlazione tra quantità utilizzate, intensità delle esposizioni, e la comparsa degli effetti prima e dei sintomi poi, a cui poi aggiungere le inevitabili predisposizioni personali, gli usi e le abitudini che possono predisporre più o meno i vari soggetti. In questo contesto di incertezza, anche l’eventuale introduzione di un valore limite di esposizione professionale, ovvero una delle misure più semplici ma anche più utili per controllare al meglio i rischi delle principali sostanze pericolose, non ha trovato applicazione, perché non è stato possibile definire valori certi per i meccanismi di sensibilizzazione e iper sensibilità.
I diisocianati più usati (ad es. TDI, l’MDI o l’HDI) sono molecole molto grandi e pesanti, caratterizzati dalla presenza di due unità uguali di cianati (di per due e iso per uguali) ed una unità di idrocarburi alifatici o aromatici, spesso nafta, di per sé quindi non particolarmente volatili. Di fatto però diventano volatili nei vari utilizzi di nebulizzazione/schiumatura ma anche nelle varie applicazioni a caldo e trasformandosi in pericolosi proprio a causa dei processi e degli eventuali assorbimenti per via inalatoria e per via cutanea. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi. In primis tutti quei composti conosciuti anni con il termine generico di poliuretani, tutti i composti poliuretanici (resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume).
Gli ambiti produttivi coinvolti sono molti ed anche molto diversi tra loro :·
- Ambito delle vernici e pitture (Carrozzerie con vernici e adesivi a base poliuretanica, officine meccaniche),·
- Lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, a base poliuretanica)· Produzione di mobili (buona parte degli imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche)·
- Componentistica per veicoli (camper, roulotte, nautica, automotive, ecc.).
Dopo questa ampia premessa è più facile quindi comprendere le ragioni che hanno portato a decidere per restrizioni forti, che possono portare a ripercussioni complesse, nelle aziende che utilizzano dette sostanze.
Le evidenze che sono state riscontrate in tutti i paesi dell’ UE, inquadrano l’asma professionale e le varie sensibilizzazioni della pelle, come un fenomeno importante ed ad oggi in crescita. Per questi motivi, occorre inoltre segnalare che le società nord-europee e le multinazionali, hanno iniziato dallo scorso anno a chiedere prodotti che siano esenti da diisocianati.
Il Regolamento dal 24 agosto 2023, prevede due grandi restrizioni :
Divieto all'immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 | Divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023 |
A meno che:
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A meno che :
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Il regolamento presenta diverse novità, da ritenere importanti e per molti versi innovative.
1) Supply chain. I fornitori dei prodotti a base di diisocianati dovranno assicurarsi che tutti i propri clienti abbiano effettuato corsi di formazione. Di fatto viene quindi riconosciuta una responsabilità nella supply chain, per tutti i soggetti coinvolti, in particolare in quelle realtà (ad es. edilizia, artigiani ecc.) ove sono meno chiari gli obblighi, le scadenze e le responsabilità.
2) Lavoratori (tutti) e i preposti. I destinatari dei nuovi obblighi di formazione/qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti. Quindi non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e altra grande novità, tutti coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.(preposti)
3) Sostituzione. Molti produttori di miscele a base di diisocianati hanno provato in questi ultimi anni, a formulare, ove tecnicamente possibile, prodotti con contenuti inferiori allo 0,1% p/p; con sostanze similari (formulazioni di dimeri o trimeri di diisocianati). Dal punto di vista prettamente legale, si è risolto il problema (composti stabili ed esenti) ma che durante l’uso nebulizzato potrebbero manifestare le stesse problematiche. E’ importante quindi che l’utilizzatore a valle di prodotti anche dichiarati a basso tenore di diisocianati verifichi molto attentamente ingredienti, formulazione, e frasi di rischio.
4) Formazione dedicata. Molti produttori si sono organizzati per fornire direttamente dei percorsi formativi per i propri clienti, altra grande novità atta a condividere le grandi conoscenze del mondo industriale con le necessità della clientela, provando a minimizzare le difficoltà organizzative e gestionali.
Quando scade :
Il primo obbligo è ormai passato e riguardava chi decide di immettere in commercio, in UE, questi prodotti: a partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- a) la concentrazione di diisocianati liberi, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure
- b) il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
Il secondo obbligo e più vicino, riguarda gli utilizzatori a valle dei prodotti etichettati ed impone una specifica formazione quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023, che prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi, col seguente schema:
- Training base per tutti gli usi industriali e professionali; che comprenda i seguenti argomenti:
- chimica dei diisocianati, pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
- esposizione ai diisocianati e i valori limite di esposizione professionale;
- modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
- importanza della volatilità per il rischio, viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
- igiene personale. attrezzature di protezione individuale necessarie, (comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni)
- rischi di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione e rischi connessi al processo di applicazione utilizzato
- ventilazione, pulizia, fuoriuscite, manutenzione, smaltimento di imballaggi vuoti;
- protezione degli astanti, individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
- sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based)
- Training intermedio per i seguenti usi: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata, applicazione con rullo, applicazione con pennello, applicazione per immersione o colata, trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi, pulitura e rifiuti, ma anche qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; che comprenda almeno i seguenti argomenti:
- tutti quelli del training base
- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
- manutenzione;
- gestione dei cambiamenti;
- valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato
- Training avanzato per i seguenti usi: manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi), applicazioni per fonderie, manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature, manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C), applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri), ma anche qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; deve comprendere almeno i seguenti argomenti:
- tutti quelli del training base
- tutti quelli del training intermedio
- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
- applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
Indicazioni operative
Si evidenzia la necessità di un fondamentale percorso di valutazione dei rischi chimici, seguito da un percorso di formazione e addestramento specifici per la realtà e progettato ad hoc, ed infine il supporto di un programma di sorveglianza sanitaria specifica con individuazione precisa dei soggetti vulnerabili (es. poliallergici, anche se come visto la sensibilizzazione può colpire chiunque).
Datore di lavoro
- Assicurare una formazione adeguata, secondo quanto previsto dal regolamento e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento (obbligatorio per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito) circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI
- Fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
- Valutare e raffrontare sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
- Valutare le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPI
- Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
- Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
- Provvedere affinché i DPI siano usati per gli scopi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. Rendere disponibile nell’azienda, ovvero unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI
- Destinare ogni DPI ad uso personale; se l’uso è collettivo, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- Stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI.
Preposto
- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- Limitare l’utilizzo dei prodotti solo alle persone che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifica formazione/addestramento.
Lavoratore
- Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari
- Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato
- Avere cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa
- Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
- Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione
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