Pari opportunità uomo donna anche nella forme di previdenza complementare
A cura della redazione
La Covip, con la deliberazione 21/09/2011 (in G.U. n. 277 del 29/09/2011), ha previsto che entro il 31 ottobre p.v., le forme pensionistiche complementari collettive dovranno inoltrare alla Commissione di vigilanza, un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fii del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione interviene per conformare la disciplina delle forme di previdenza complementare all’art. 30bis, c.1, del decreto 198/2006, che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi, oltre alle condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, i criteri, la prassi, gli atti, i patti o i comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero comunque mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
Riproduzione riservata ©