Pagamenti elettronici: possibile l’utilizzo anche delle carte prepagate
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 150/2022 è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29/06/2022, di conversione del DL 36/2022, che tra le varie novità prevede che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, siano esse carte di debito, di credito o prepagate.
La norma inoltre anticipa il termine del 1° gennaio 2023 a partire dal quale si applicano le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, stabilendo che la disciplina sanzionatoria si applica a decorrere dal 30 giugno 2022.
Il provvedimento estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcuni soggetti che nella previgente normativa ne erano esonerati. Si tratta più precisamente dei soggetti in regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%), i soggetti forfettari ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno non superiori a euro 65.000 e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per vedersi applicate alcune modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
L’obbligo della fatturazione elettronica si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (ovvero per le cosiddette micro-partite IVA).
Un’altra novità è l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'INL e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale.
Il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra INL, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
La Legge 79/2022 dispone anche la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Infine si segnala che l’art. 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Legge di conversione prevede che tali protocolli siano promossi anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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