La Fondazione Studi CDL, con la circolare n. 8 del 27/07/2009, fornisce alcune precisazioni in merito alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 94/2009 (c.d. Pacchetto Sicurezza) che modificano il T.U. sull'immigrazione.
Tra i chiarimenti contenuti nella circolare 8/2009 si evidenziano i seguenti:
- nel caso in cui viene concesso in locazione l'alloggio agli stranieri, la verifica del possesso del permesso di soggiorno va effettuata all'atto della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Il termine rinnovo si riferisce ai soli rinnovi che comportano la sottoscrizione di un nuovo contratto e non anche ai rinnovi taciti o automatici. Quindi se il soggiorno dello straniero diventa irregolare durante la locazione, il proprietario non incorre in alcuna responsabilità, purchè alla scadenza non effettui il rinnovo del contratto. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, nelle more del suo rilascio, la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dagli Uffici Postali è sufficiente anche per la regolare locazione degli immobili. Affinchè si concretizzi il reato è necessario che la locazione dell'immobile venga effettuata al fine di trarre un ingiusto profitto. Questa situazione non si realizza se il canone richiesto risulta sostanzialmente equo e in linea con il mercato.
- In caso di ricongiungimento familiare lo straniero deve dimostrare la disponibilità di una sistemazione alloggiativa idonea, ossia i locali devono possedere il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico del Comune dove è ubicato l'immobile. E' necessario possedere anche il parere igienico-sanitario rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica dell'ASL di competenza.
- Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) viene rilasciato dopo aver superato un test di lingua italiana. E' necessario il possesso anche degli altri requisiti quali: il soggiorno regolare per almeno 5 anni, la capacità reddituale e idoneo alloggio.
- Lo straniero in possesso di soggiorno per studio che ha conseguito il dottorato o il master universitario di secondo livello, può fruire di un periodo transitorio di 12 mesi per ricercare un impiego, previo elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro. Se lo straniero possiede i requisiti può anche chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in uno per motivi di lavoro.
- Non è più necessario richiedere il rilascio del nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione per l'ingresso di dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, c. 1, lett. a), professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, c. 1, lett. c), lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici (art. 27, c. 1, lett. g). E' invece sufficiente darne comunicazione per via telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione.
Al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, viene introdotto l'accordo di integrazione che dovrà essere sottoscritto dal cittadino extracomunitario che intende farsi rilasciare il permesso di soggiorno. Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno lo straniero matura dei crediti che potranno anche essere persi per motivi legati ai comportamenti in contrasto con l'ordinamento italiano. Le norme legate al rapporto di lavoro ed in particolare quelle riguardanti gli obblighi in capo al lavoratore sono tra quelle la cui infrazione potrebbe comportare la perdita dei suddetti crediti.