L’INPS, con la circolare 26/01/2017 n.11, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla presentazione dell’istanza entro il prossimo 2 marzo per fruire dell’ottava salvaguardia pensionistica prevista dalla Legge 232/2016.

La legge di Bilancio 2017 ha infatti riservato ad altri 30.700 soggetti, la possibilità di accedere alla pensione con i vecchi requisiti in vigore prima del DL 201/2011 (L. 214/2011).

I soggetti interessati sono: 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’art. 1, c.194, lett. a) L. 147/2013; 1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’art. 1, c.194, lett. f) L. 147/2013; 7.800 lavoratori cessati di cui all’art. 1, c.194, lett. b), c) e d) L. 147/2013; 700 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità  e 800 lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a termine (con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

I lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile e i prosecutori volontari devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto per la salvaguardia entro e non oltre il 2 marzo 2017.

Invece i soggetti cessati per accordo e risoluzione unilaterale, quelli in congedo ex art. 42, c.5 del D.lgs. 151/2001 e quelli con contratto a termine devono presentare l’apposita istanza entro la citata data alle Direzioni territoriali del lavoro competenti.

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari citati non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.