Ormeggiatori e barcaioli: assegno ordinario in caso di contratto di solidarietà difensiva
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 31/08/2018 n.3235, facendo seguito alla circolare 74/2018 con la quale era stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione dell’assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva.
Per tutte le istanze presentate dal 1° settembre 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data i datori di lavoro (o i loro consulenti del lavoro o altro intermediario abilitato ai sensi della Legge 12/1979) dovranno associare un codice identificativo di 16 caratteri alfanumerici che dovrà essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
L’INPS ricorda che il ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Per i periodo di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come previsto dalle disposizioni vigenti, sul conto assicurativo del lavoratore la contribuzione correlata.
Il messaggio, che riporta anche le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens, ricorda infine che in caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il predetto flusso riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
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