Il dipendente di organizzazione di tendenza licenziato per ritorsione deve essere reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. 108/90 (Cass. 25/07/2008 n.20500).
I giudici di legittimità hanno affermato che la suddetta norma deve ritenersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per illiceità dei motivi e a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o rappresaglia.
Inoltre la Suprema Corte ha escluso che il datore di lavoro possa giovarsi della prescrizione prevista dall'art. 4 della L. 108/90 secondo cui l'art. 18 St. Lav. non si applica ai licenziamenti effettuati da organizzazioni di tendenza, quali i sindacati, rilevando che questa norma non concerne i licenziamenti discriminatori, disposti dall'art. 3 della medesima legge.