Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 13 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il "punto di raccolta", situato presso la sede legale o il magazzino dell'azienda, al fine di poter usufruire di mezzi aziendali. L'accesso al punto di raccolta non è un obbligo ma una facoltà lasciata al lavoratore.
Il Ministero ha affermato che se il punto di raccolta costituisce una semplice comodità per il lavoratore, il quale potrebbe recarsi sul posto di lavoro con mezzi propri, tale tempo non deve considerarsi orario di lavoro. Quest'ultimo decorrerà, infatti, dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio nella sua attività presso il cantiere. Viceversa, se al lavoratore è richiesto di recarsi presso il "punto di raccolta" per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per recuperare la strumentazione necessaria o comunque di porsi a disposizione del datore di lavoro presso tale "punto di raccolta" entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest'ultimo che deve computarsi l'orario di lavoro.